La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è pronunciata ieri sul certificato protettivo complementare (CPC) per i medicinali composti da più principi attivi nella causa C-322/10. La domanda di pronuncia pregiudiziale posta alla CGUE verteva in particolare sull’interpretazione dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 469/2009, il quale prevede tra l'altro che un valido CPC (titolo che estende la durata della protezione conferita dal brevetto di base) possa essere rilasciato solo se il relativo medicinale è coperto da: a) un brevetto di base in vigore; e b) una autorizzazione alla immissione in commercio (AIC) in corso di validità.
Nel caso da cui trae origine la pronuncia, l'emissione di 5 CPC richiesti all'ufficio brevetti dalla ricorrente era stata rifiutata per i primi 4 perchè i principi attivi del medicinale erano più numerosi di quelli indicati nel brevetto di base posto a sostegno della domanda di CCP, e quindi non erano tutti protetti da tale brevetto per cui non si riteneva soddisfatto il requisito dell'art. 3 a); per il quinto, perchè l'AIC riguardava medicinali che contenevano anche componenti e/o principi attivi diversi da quelli menzionati nella domanda di CPC, per cui non si riteneva soddisfatto il requisito dellart. 3 b). (...)
Con sentenza emessa oggi nella causa C-70/10, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) è tornata sul tema della responsabilità degli Internet Service Providers (ISP) affermando che è incompatibile con il diritto dell'Unione l'ingiunzione di un giudice nazionale che imponga ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio per prevenire gli scaricamenti illegali di file.
La sentenza trae origine dal contenzioso sorto tra la Scarlet Extended SA, fornitore di accesso a internet, e la SABAM, società belga analoga alla nostra SIAE che si occupa di autorizzare l’utilizzo da parte di terzi delle opere musicali di autori, compositori ed editori ad essa iscritti. In particolare, la SABAM lamentava che alcuni utenti internet clienti della Scarlet scaricassero da internet, tramite reti peer-to-peer, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti, opere contenute nel suo catalogo. (...)
Lo scorso 22 novembre è stato pubblicato il Regolamento CE n. 1169/2011 sulle etichette alimentari, che stabilisce le informazioni obbligatorie da indicare nelle etichette e confezioni dei cibi ai fini di "ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione".
Il Regolamento, che entrerà in vigore negli Stati membri a partire dal 13 dicembre 2014, si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; quanto all'oggetto, esso si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. (...)
Ha fatto molto discutere il provvedimento del 29 settembre scorso con il quale il GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova aveva disposto il sequestro di 493 siti web retenuti colpevoli di violare il marchio "Moncler". Il provvedimento, emanato su denuncia della Moncler S.p.A., aveva sostanzialmente accolto la prospettazione della denunciante secondo cui i siti in questione utilizzano il marchio Moncler nei propri nomi a dominio ovvero al loro interno per la commercializzazione di prodotti contraffattori, commettendo così i reati di "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.), "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (art. 517 c.p.) e "Ricettazione" (art. 648 c.p.).
Il GIP aveva quindi disposto il sequestro dei siti in questione, da effettuarsi per "oscuramento" dei medesimi. Il PM aveva a sua volta notificato il provvedimento a 27 fornitori di servizi internet (Internet Service Providers, "ISP") perchè vi dessero esecuzione, in tal modo ponendo in sostanza tale onere a carico degli ISP. Da qui erano nate le contestazioni degli ISP, che lamentavano che simili provvedimenti (come quello di oscuramento del sito The Pirate Bay nel 2010) ponessero in sostanza a loro carico un ingiustificato onere di farsi "sceriffi" della rete internet, sostituendosi alle forze dell'ordine. (...)