La Corte di Cassazione, con sentenza della Terza Sezione Penale n. 19650/12 pubblicata lo scorso 24 maggio, ha affermato la potenzialità ingannatoria della dicitura “Made in Italy” su prodotti calzaturieri la cui lavorazione sostanziale sia avvenuta, in realtà, in altro Paese.
La pronuncia si riferisce alla vicenda di un ingente sequestro di gambali e solette targate “Made in Italy” ma provenienti dalla Romania e destinati a una società italiana. Con l’ordinanza oggetto del ricorso il Tribunale delle Libertà di Gorizia aveva confermato il sequestro ritenendo le merci sequestrate non di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, non essendo stato dimostrato che in Italia ne fosse avvenuta “l’ultima trasformazione sostanziale” come richiesto dall’art. 36 del Regolamento CE n. 450/08 (c.d. “Codice Doganale Comunitario”). In tale situazione, il Tribunale di Gorizia aveva quindi ritenuto che la commercializzazione con la dicitura “Made in Italy” integrasse il reato di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” di cui all’art. 517 c.p. (...)
Lo scorso 24 maggio la Rete Europea della Concorrenza (European Competition Network -“ECN”), di cui fanno parte la Commissione Europea (“CE”) e le autorità garanti della concorrenza dei 27 Stati membri (National Competition Authorities -"NCAs"), ha pubblicato un report sull’enforcement delle normativa antitrust nel settore alimentare. Il report fa seguito alle richieste di spiegazioni da parte dei membri del Parlamento Europeo sulle attività svolte dalle NCAs in tale settore, oggetto di interesse sempre crescente da parte delle autorità nazionali e comunitarie.
Sotto la lente d’ingrandimento è finito il modus operandi delle NCAs nel periodo 2004 - 2011. Secondo quanto emerge dal report, in tale arco temporale le NCAs hanno avviato oltre 180 procedimenti per violazione delle norme antitrust, dei quali circa 120 si sono conclusi con l’accertamento della violazione, mentre 60 sono tuttora pendenti. Le violazioni risultano realizzate in particolare attraverso la creazione di cartelli per la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e dei clienti, lo scambio di informazioni commerciali sensibili, oltre che attraverso patti di non-concorrenza e pratiche di esclusione nei riguardi di agricoltori e fornitori concorrenti. (...)
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è recentemente pronunciata sulla nota questione della registrabilità come marchio della forma coniglietto di cioccolato Lindt, concludendo in senso negativo con sentenza dello scorso 24 maggio nel procedimento C-98/11 P.
La questione posta all'esame della Corte era in sostanza se, data la possibilità di registrare come marchio la forma (tridimensionale) di un prodotto, nel caso specifico la forma del coniglietto in questione possedesse il carattere distintivo necessario per poter essere validamente registrata come marchio. (...)
Il Tribunale di Torino si è pronunciato lo scorso 13 maggio nel procedimento cautelare avviato da Nestec S.A. e Nespresso Italiana S.p.A. (collettivamente "Nestlè") contro Casa del Caffè Vergnano S.p.A. ("Caffè Vergnano"). La parte dispositiva della decisione è stata pubblicata tra l'altro - per ordine del Giudice - su La Repubblica di ieri, ed è perciò nota. In aggiunta, Caffè Vergnano ha pubblicato qualche tempo fa sul proprio website un comunicato a riguardo, da cui si ricavano ulteriori elementi sul procedimento.
Come è intuibile la vertenza riguarda la commercializzazione, da parte di Caffè Vergnano, di capsule compatibili con le macchine per il caffè Nespresso. Secondo quanto si legge nel dispositivo dell'ordinanza, il Tribunale ha accolto solo alcune delle richieste formulate in via cautelare da Nestlè, e precisamente, oltre ad ordinare la pubblicazione del dispositivo, ha: i) inibito a Caffè Vergnano di usare il marchio Nespresso con le modalità contestate da Nestlè; ii) ordinato il ritiro delle confezioni di prodotto e altri materiali in cui l'uso del marchio Nespresso avveniva secondo le modalità contestate da Nestlè; iii) fissato una penale di € 1.000 per ogni violazione dell'ordinanza; iv) autorizzato la descrizione giudiziale di tutta la documentazione commerciale, pubblicitaria e contabile di Caffè Vergnano relativa all'uso del marchio Nespresso con le modalità contestate da Nestlè. (...)
Secondo quanto si legge sulla stampa, lo scorso 18 maggio il Tribunale Penale di Firenze avrebbe condannato a sei mesi di reclusione un ex-dipendente del colosso fiorentino Nuovo Pignone (General Electric Oil & Gas) per il reato di rivelazione di segreto industriale di cui all’art. 623 c.p.
La sentenza, emessa all’esito di un procedimento penale avviato nel 2006, non è purtroppo disponibile, per cui si conoscono solo le informazioni divulgate dai giornali. In sostanza, il condannato sarebbe stato un dipendente dell’area service, dipartimento specializzato in assistenza per la manutenzione di impianti per l'estrazione, il trasporto e la distribuzione di petrolio e gas. Questi, che aveva accesso alla banca dati di Nuovo Pignone, tra il 2004 e il 2006 avrebbe da lì indebitamente scaricato parte del know-how dell’allora datrice di lavoro, tra cui disegni per la realizzazione di parti di ricambio, codici, prezzi praticati sui ricambi medesimi. (...)
Con bando del 7 maggio scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha disposto la concessione di agevolazioni per la registrazione di marchi comunitari ed internazionali a favore di micro, piccole e medie imprese.
Le agevolazioni previste sono di due tipi: A) “per la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici”; e B) “per la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici”. Tali agevolazioni, a cui sono ammesse le imprese aventi i requisiti specificati nel bando (in relazione tra l’altro a dimensioni, sede legale, attività escluse) sono cumulabili nei limiti previsti dal bando medesimo. (...)
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è pronunciata ieri in materia di tutela del software con sentenza nella causa C-406/10. In essa la Corte ha precisato che, ai sensi della Direttiva 91/250/CEE sulla tutela giuridica del software, non godono di tutela di diritto d'autore: i) la funzionalità di un programma per elaboratore; ii) il suo linguaggio di programmazione; e iii) il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per sfruttare talune delle sue funzioni.
La vertenza aveva ad oggetto un software per l'elaborazione e analisi statistiche di dati realizzato dalla SAS Institute ("SAS"). La concorrente World Programming Ltd ("WPL") ne aveva acquistato legittimamente una copia, lo aveva studiato e - senza copiarne il codice sorgente - aveva creato un software che ne emulava le funzionalità, garantendo che i medesimi dati inseriti nel sistema generassero gli stessi dati in uscita. (...)
Il tribunale di Pinerolo ha emanato oggi, nel procedimento avente R.G. n. 969/12, un’importante ordinanza in tema di (assenza di) responsabilità di Google Inc. per le associazioni tra termini di ricerca suggerite dalla funzione “autocomplete”. In particolare, l’ordinanza ha riconosciuto che tali associazioni, ove colleghino il nome di una persona con un aggettivo a questa “sgradito” ma non diffamatorio in sè, non costituiscono affermazioni diffamatorie e non possono quindi determinare la responsabilità di Google a riguardo.
Di seguito i termini della vertenza. Il presidente di una importante holding aveva rilevato che, digitando nella stringa di ricerca di Google il proprio nome, la funzione di “autocomplete” suggeriva di includere nella richiesta le parole “arrestato” e “indagato”. Ciò, a detta del ricorrente, integrava gli estremi del reato di diffamazione e determinava un danno grave ed irreparabile alla sua reputazione personale e professionale, ragion per cui egli chiedeva al Tribunale di ordinare a Google l’immediata eliminazione dell’accostamento in questione, con fissazione di penale per ogni giorno di ritardo e per ogni successiva inosservanza dell’ordine. (...)