di Francesca Bais
Con sentenza dello scorso 10 gennaio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“CEDU”) si è pronunciata sul ricorso n. 36769/08 presentato da tre fotografi di moda professionisti (i “Ricorrenti”) contro il Governo francese. I Ricorrenti erano stati condannati in sede penale per aver pubblicato in internet - già dopo poche ore dall’evento - fotografie scattate nel corso di alcune sfilate in violazione del diritto d’autore delle case di moda sulle creazioni presentate, ma lamentavano che tale condanna violasse i loro diritti ai sensi della Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo (la "Convenzione").
I fatti risalgono al marzo 2003, quando i tre fotografi, accreditati dalla Federazione Francese della Moda ("FFM") a nome di diverse testate, assistettero ad alcune sfilate effettuandone delle fotografie. Gli scatti così realizzati, in relazione ai quali i Ricorrenti non avevano sottoscritto alcun accordo con gli accreditatori, vennero quindi trasmessi a due società di proprietà degli stessi Ricorrenti, tra cui l’americana “Viewfinder” che dopo l’evento li pubblicò su un sito web dedicato, anche ai fini della rivendita. Tale condotta costò ai Ricorrenti l’avvio di un procedimento penale a loro carico dinanzi al tribunale penale di Parigi per contraffazione mediante “diffusione o rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera dell’ingegno in violazione dei diritti d’autore”, ai sensi degli articoli L 335-2 e L 335-3 del Codice della Proprietà Intellettuale Francese ("CPIF"). Dopo un’assoluzione in primo grado, i Ricorrenti vennero condannati in appello e Cassazione. In particolare, non si ritenevano integrati nel caso di specie i presupposti dell’eccezione di cui all’art. L 122-5(9) CPIF allora in vigore, in base alla quale, quando un’opera d’arte grafica, plastica o architettonica è ormai divulgata, l’autore non può vietarne la riproduzione per scopi di informazione immediata, purché ne risulti chiaramente indicata la paternità. (...)
Con sentenza di ieri nella causa C-607/11, la Corte di Giustizia UE (la "CGUE") ha affermato che le emittenti televisive possono vietare la ritrasmissione via internet dei loro programmi da parte di un’altra società, rilevando che tale ritrasmissione costituisce, a talune condizioni, «una comunicazione al pubblico» delle opere che va autorizzata dal titolare dei diritti d'autore sulle medesime.
La vertenza alla base della pronuncia vedeva contrapposte una serie di televisioni inglesi (le "Emittenti") alla società TVCatchup Ltd. (la "TVC"), che diffondeva in diretta via internet i programmi televisivi e film trasmessi dalle Emittenti. Secondo le Emittenti ciò costituiva violazione dei loro diritti d'autore, benchè la TVC consentisse l'accesso alle trasmissioni via internet solo a coloro che erano comunque legittimati a vederle via tv, in quanto in possesso di regolare licenza televisiva e situati nel Regno Unito (circostanze che TVC verificava con idonei meccanismi, impedendo l'accesso alle trasmissioni a chi non avesse tali requisiti). Con il proprio rinvio pregiudiziale, la High Court of Justice (England & Wales) chiedeva quindi alla CGUE se tale forma di ri-tramissione da parte di TVC costituisse in effetti una comunicazione al pubblico di opera tutelata da diritti d'autore ai sensi della direttiva 2001/29 "sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione", e dovesse perciò essere espressamente autorizzata dai titolari dei diritti d'autore sulle opere ri-trasmesse. (...)
Lo scorso 27 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (UE) la direttiva 2012/28/UE "su taluni utilizzi consentiti di opere orfane". Al suo interno viene regolamentato in particolare l’utilizzo da parte di biblioteche, archivi, musei e altre organizzazioni pubbliche (le “Organizzazioni”), delle opere orfane - libri, film, musiche - lì conservate, ovvero delle opere per le quali nessun titolare dei diritti d'autore viene individuato o comunque rintracciato al termine di una “ricerca diligente”.
Il problema delle opere orfane nasce dal fatto che, come è noto, la normativa a tutela del diritto d'autore impone il consenso preventivo dei titolari dei diritti per la digitalizzazione e la messa a disposizione del pubblico di un’opera o di altro contenuto protetto. Nel caso delle opere orfane, tuttavia, non è possibile ottenere tale consenso preventivo, poichè si tratta di opere il cui titolare è ignoto o non rintracciato. La nuova direttiva interviene quindi consentendone la diffusione e la riproduzione a vario titolo (digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione etc…) da parte delle Organizzazioni, alle condizioni ivi prescritte. (...)
Con sentenza dello scorso 3 luglio, la Corte di Giustizia UE (CGUE) si è pronunciata nella causa C-128/11 tra Oracle e UsedSoft relativa alla commercializzazione, da parte di quest’ultima, di licenze “usate” di software Oracle scaricato da internet. Questi i fatti: Oracle distribuisce i propri software consentendone liberamente il download dal proprio sito internet e concludendo contestualmente un contratto di licenza a pagamento con i propri utenti; UsedSoft acquisisce da tali utenti “primi acquirenti” le loro licenze usate per rivenderle ai propri clienti, i quali a loro volta – una volta in possesso di tale licenza “di seconda mano” – scaricano il relativo software sempre dal sito web di Oracle. In tale situazione, Oracle lamentava la lesione dei propri diritti d’autore da parte di UsedSoft, la quale opponeva l’avvenuto esaurimento dei diritti di Oracle sulle copie dei software scaricate dai “primi acquirenti”, e quindi la libera circolazione di tali copie nella UE.
La corte di cassazione tedesca (Bundesgerichtshof), investita della causa, rinviava la questione alla CGUE per una sua pronuncia pregiudiziale. Oggetto di interpretazione da parte della CGUE sono gli artt. 4 par. 2 e 5 par. 1 della direttiva 2009/24/CE sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in base ai quali: i) la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nella UE, da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione della copia stessa nell’Unione (art. 4 par. 2); e ii) salvo disposizioni contrattuali specifiche, la riproduzione di un programma per elaboratore – e quindi in sostanza la copia dello stesso nel computer dell’acquirente – non richiede l’autorizzazione del suo autore se essa è necessaria per consentire al legittimo acquirente di usare il programma in modo conforme alla sua destinazione (art. 5 par. 1). (...)
Con sentenza emessa oggi 21 giugno nel caso C-5/11, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha stabilito la possibilità di porre dei limiti alla libera circolazione delle merci nella UE per motivi di tutela di diritti d'autore.
Il caso oggetto di rinvio pregiudiziale riguardava la distribuzione in Germania, tra il 2005 e il 2008, di copie non autorizzate di prodotti di design vendute dall'Italia alla Germania dalla società Dimensione Direct Sales S.r.l., in violazione dei diritti esclusivi delle diverse aziende produttrici degli originali: Vitra, Tecnolumen, Cassina, Classicon e Thonet. Le copie, in particolare, venivano commercializzate in Germania con la collaborazione del cittadino tedesco sig. Donner, il quale, tramite la propria ditta di spedizioni In.Sp.Em s.r.l., provvedeva al trasporto nonchè a riscuotere il pagamento dagli acquirenti tedeschi.(...)
Con sentenza dello scorso 31 maggio, la District Court for the Northern District of California ha rigettato il ricorso promosso da Oracle contro Google per l’asserita violazione dei propri diritti d’autore sul linguaggio di programmazione Java.
Come è noto, Oracle sosteneva che la piattaforma Android di Google avesse copiato la struttura, la sequenza e l’organizzazione del codice di 37 delle 166 API ("Application Programming Interfaces") di Java, così violando il copyright ed i brevetti acquisiti da Oracle con l’acquisizione della creatrice di Java, Sun Microsystem Inc. Nella vertenza non era quindi messo in dubbio che Google potesse utilizzare il linguaggio di programmazione Java in sé, ma si discuteva se Big G potesse anche replicare i nomi, l’organizzazione dei nomi e le funzionalità delle 37 API in questione. (…)
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è pronunciata ieri in materia di tutela del software con sentenza nella causa C-406/10. In essa la Corte ha precisato che, ai sensi della Direttiva 91/250/CEE sulla tutela giuridica del software, non godono di tutela di diritto d'autore: i) la funzionalità di un programma per elaboratore; ii) il suo linguaggio di programmazione; e iii) il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma per sfruttare talune delle sue funzioni.
La vertenza aveva ad oggetto un software per l'elaborazione e analisi statistiche di dati realizzato dalla SAS Institute ("SAS"). La concorrente World Programming Ltd ("WPL") ne aveva acquistato legittimamente una copia, lo aveva studiato e - senza copiarne il codice sorgente - aveva creato un software che ne emulava le funzionalità, garantendo che i medesimi dati inseriti nel sistema generassero gli stessi dati in uscita. (...)
Con decisione dello scorso 19 aprile 2012 nella causa C-461/10, la Corte di Giustizia UE (CGUE) ha affermato la possibilità di imporre agli internet service providers (ISP) di fornire ai titolari di diritti d'autore i dati relativi agli utenti che commettono atti di contraffazione via internet. La pronuncia arriva dopo quella di un paio di mesi fa con cui la CGUE aveva invece stabilito l'impossibilità di imporre agli ISP l'adozione di sistemi di filtraggio, di cui avevamo parlato qui in questo blog: inutile dire che le due decisioni hanno avuto opposta accoglienza da parte degli ISP.
Il procedimento svedese da cui origina la sentenza vedeva contrapposti da un lato alcune case editrici ("Bonnier Audio e a.") titolari di diritti esclusivi di riproduzione, edizione e messa a disposizione del pubblico di ventisette opere in forma di audiolibro; dall'altro, la Perfect Communication Sweden AB, internet service provider operante con il nome commerciale "ePhone". Bonnier Audio e a. lamentavano in particolare che i loro diritti esclusivi fossero stati violati da parte di un utente della ePhone che aveva diffuso al pubblico le ventisette opere senza il loro consenso tramite un server FTP. Per tale ragione, esse chiedevano che l'autorità giudiziaria svedese ordinasse alla ePhone di fornire loro il nome e recapito della persona facente uso dell’indirizzo IP dal quale si presumeva fossero stati trasmessi i file in questione. A tale richiesta si opponeva la ePhone sostenendo che un simile ordine sarebbe contrario al diritto dell'Unione.
A fronte di tale controversia, l'autorità svedese chiese quindi in via pregiudiziale alla CGUE se, alla luce della direttiva 2006/04 sulla conservazione dei dati generati o trattati dagli ISP, sia ammissibile o meno una disposizione nazionale "introdotta in forza dell’articolo 8 della direttiva 2004/48 (…), ai sensi della quale in un procedimento civile e allo scopo di identificare un determinato abbonato, il giudice ingiunga ad un operatore Internet di fornire al titolare di diritti d’autore o al suo avente causa informazioni sull’abbonato al quale l’operatore Internet abbia assegnato l’indirizzo IP utilizzato ai fini della violazione. Si presume, da un lato, che il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di indizi effettivi dell’avvenuta violazione del diritto d’autore e, dall’altro, che la misura risulti proporzionata". (...)
La Sezione Specializzata in Proprietà Intellettuale del Tribunale di Milano ha recentemente emesso un ordine di inibitoria per violazione di nome e marchio in un procedimento (R.G. 72111/2011) che appare peculiare per le parti coinvolte: a chiedere tutela per la propria denominazione e marchio è stata infatti la Associazione Partito Pirata (www.partito-pirata.it, di seguito "Partito Pirata") che, in linea con gli analoghi partiti europei, ha come base fondamentale del suo programma la sostanziale abolizione della proprietà intellettuale.
Il marchio figurativo del Partito Pirata, costituito da una vela spiegata inserita in un cerchio assieme al simbolo tradizionale dei pirati (c.d. "jolly roger"), era stato infatti recentemente adottato anche dall'omonima "Associazione Partito Pirata" (www.pirateparty.it, di seguito "Pirateparty"), costituita nel 2011, che, si legge nell'ordinanza "sosteneva posizione ideologiche antitetiche a quelle del Partito Pirata sul tema di libertà della rete internet, sul diritto d’autore, ecc..". Per tale ragione, sosteneva il Partito Pirata, si era ingenerata confusione su quale fosse il “vero” Partito Pirata, ragion per cui il ricorrente chiedeva tutela per il proprio nome e per il proprio marchio, chiedendo che la controparte fosse inibita da qualsiasi uso dei medesimi, anche in lingua straniera e anche come nome di dominio, con fissazione di penale per ogni successiva violazione di tali diritti. (...)
Con la conversione in legge del decreto "milleproroghe" (D.L. n. 216/11), approvato definitivamente con alcuni emendamenti lo scorso 23 febbraio, diventa legge la moratoria per i copiatori dell'industrial design di cui avevamo recentemente parlato qui in questo blog.
Rispetto al testo originario di cui al nostro precedente post, la nuova moratoria è scesa da 15 a 13 anni, e scadrà quindi nel 2014. Tale "riduzione" tuttavia non può chiaramente bastare a contemperare le esigenze dei titolari dei diritti sui prodotti originali, che vedono nuovamente prevalere la lobby dei contraffattori a dispetto delle esigenze sia strettamente giuridiche (la nuova norma contrasta con il diritto dell'Unione Europea, come già accertato dalla Corte di Giustizia UE) sia economiche, stante l'enorme quantità di opere del design italiano che si vedono così sfornite di tutela, con grave danno per le aziende che investono nella creatività e nella ricerca e con vantaggio economico per chi invece va parassitariamente "al traino" delle aziende innovative.