di Francesca Bais
Con sentenza dello scorso 10 gennaio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“CEDU”) si è pronunciata sul ricorso n. 36769/08 presentato da tre fotografi di moda professionisti (i “Ricorrenti”) contro il Governo francese. I Ricorrenti erano stati condannati in sede penale per aver pubblicato in internet - già dopo poche ore dall’evento - fotografie scattate nel corso di alcune sfilate in violazione del diritto d’autore delle case di moda sulle creazioni presentate, ma lamentavano che tale condanna violasse i loro diritti ai sensi della Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo (la "Convenzione").
I fatti risalgono al marzo 2003, quando i tre fotografi, accreditati dalla Federazione Francese della Moda ("FFM") a nome di diverse testate, assistettero ad alcune sfilate effettuandone delle fotografie. Gli scatti così realizzati, in relazione ai quali i Ricorrenti non avevano sottoscritto alcun accordo con gli accreditatori, vennero quindi trasmessi a due società di proprietà degli stessi Ricorrenti, tra cui l’americana “Viewfinder” che dopo l’evento li pubblicò su un sito web dedicato, anche ai fini della rivendita. Tale condotta costò ai Ricorrenti l’avvio di un procedimento penale a loro carico dinanzi al tribunale penale di Parigi per contraffazione mediante “diffusione o rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera dell’ingegno in violazione dei diritti d’autore”, ai sensi degli articoli L 335-2 e L 335-3 del Codice della Proprietà Intellettuale Francese ("CPIF"). Dopo un’assoluzione in primo grado, i Ricorrenti vennero condannati in appello e Cassazione. In particolare, non si ritenevano integrati nel caso di specie i presupposti dell’eccezione di cui all’art. L 122-5(9) CPIF allora in vigore, in base alla quale, quando un’opera d’arte grafica, plastica o architettonica è ormai divulgata, l’autore non può vietarne la riproduzione per scopi di informazione immediata, purché ne risulti chiaramente indicata la paternità. (...)
Con sentenza di ieri nella causa C-607/11, la Corte di Giustizia UE (la "CGUE") ha affermato che le emittenti televisive possono vietare la ritrasmissione via internet dei loro programmi da parte di un’altra società, rilevando che tale ritrasmissione costituisce, a talune condizioni, «una comunicazione al pubblico» delle opere che va autorizzata dal titolare dei diritti d'autore sulle medesime.
La vertenza alla base della pronuncia vedeva contrapposte una serie di televisioni inglesi (le "Emittenti") alla società TVCatchup Ltd. (la "TVC"), che diffondeva in diretta via internet i programmi televisivi e film trasmessi dalle Emittenti. Secondo le Emittenti ciò costituiva violazione dei loro diritti d'autore, benchè la TVC consentisse l'accesso alle trasmissioni via internet solo a coloro che erano comunque legittimati a vederle via tv, in quanto in possesso di regolare licenza televisiva e situati nel Regno Unito (circostanze che TVC verificava con idonei meccanismi, impedendo l'accesso alle trasmissioni a chi non avesse tali requisiti). Con il proprio rinvio pregiudiziale, la High Court of Justice (England & Wales) chiedeva quindi alla CGUE se tale forma di ri-tramissione da parte di TVC costituisse in effetti una comunicazione al pubblico di opera tutelata da diritti d'autore ai sensi della direttiva 2001/29 "sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione", e dovesse perciò essere espressamente autorizzata dai titolari dei diritti d'autore sulle opere ri-trasmesse. (...)
di Francesca Bais
Con provvedimenti n. 24166 e n. 24167 dello scorso 23 gennaio, rispettivamente nei procedimenti PS8757 e PS8758, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha ordinato, in via cautelare, l’oscuramento di due website che pubblicizzavano e commercializzavano beni contraffatti a marchio “Gucci” e “Prada” (www.guccioutlet-italy.org e www.pradaborselinea.com, i “Siti”).
In particolare, la struttura dei Siti – con tanto di foto e immagini tratte dai portali originali – induceva i consumatori ad effettuare acquisti nella convinzione di ottenere un prodotto originale da un rivenditore ufficiale, ad un prezzo outlet in linea con quelli dei prodotti dei grandi marchi italiani. Dalle valutazioni dell’AGCM sono emerse tre distinte pratiche commerciali scorrette a carico dei due operatori cinesi titolari dei domini, che avrebbero violato le norme del Codice del Consumo (“Cod. Cons.”, D. Lgs. n. 206/2005) sotto vari profili. (…)